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19.10.2026 · Normativa

SENT: dal 28 ottobre nessuna notifica per 19 codici di rifiuti metallici

Un regolamento del Ministro delle Finanze e dell’Economia (Dz.U. 2026, voce 1325) esenta dalla notifica SENT il trasporto di rifiuti metallici – tra cui rame, alluminio, piombo, zinco e stagno – soggetti alle norme sulle spedizioni di rifiuti.

Dal 28 ottobre 2026 il trasporto dei rifiuti contrassegnati da 19 codici del catalogo dei rifiuti – metalli non ferrosi e ferrosi, loro miscele e imballaggi metallici – non richiede più la notifica SENT per il fatto che tali rifiuti sono soggetti alle norme sulle spedizioni di rifiuti. Il comunicato pubblicato su PUESC qualifica la modifica come deregolamentare.

Entra in vigore il 28 ottobre 2026Dz.U. 2026, voce 1325

19codici dei rifiuti esentati dall’obbligo di notifica SENT (§ 1, punto 7, lettera a)

Entrata in vigore

tra 6 giorni

Cosa cambia

Fino al 27.10.2026

Il trasporto di rifiuti soggetti alle norme UE sulle spedizioni di rifiuti – regolamento (CE) n. 1013/2006, sostituito dal regolamento (UE) 2024/1157 – richiede una notifica SENT indipendentemente dalla quantità della spedizione (§ 1, punto 7, lettera a).

Dal 28.10.2026

L’obbligo non riguarda più i rifiuti contrassegnati da 19 codici del catalogo dei rifiuti – rifiuti metallici, tra cui rame, bronzo e ottone (17 04 01), alluminio, piombo, zinco e stagno. La nuova lettera d si aggiunge alle esenzioni esistenti: trasporti effettuati ai sensi dell’art. 5 della legge, merci in regime di transito e spedizioni fino a 20 kg destinate al recupero.

Elenco dei codici § 2, comma 7, punto 1, lettera d

Metalli non ferrosi9

  • 12 01 03limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
  • 16 01 18metalli non ferrosi
  • 17 04 01rame, bronzo, ottone
  • 17 04 02alluminio
  • 17 04 03piombo
  • 17 04 04zinco
  • 17 04 06stagno
  • 19 10 02rifiuti di metalli non ferrosi
  • 19 12 03metalli non ferrosi

Metalli ferrosi6

  • 12 01 01limatura e trucioli di metalli ferrosi
  • 16 01 17metalli ferrosi
  • 17 04 05ferro e acciaio
  • 19 01 02materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
  • 19 10 01rifiuti di ferro e acciaio
  • 19 12 02metalli ferrosi

Metalli misti e altri4

  • 02 01 10rifiuti metallici
  • 15 01 04imballaggi metallici
  • 17 04 07metalli misti
  • 20 01 40metalli

Denominazioni secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE), recepito in Polonia dal catalogo dei rifiuti (Dz.U. 2020, voce 10). Il raggruppamento facilita la lettura – l’atto elenca i codici nell’ordine del catalogo.

Cronologia

  1. Firma del regolamento
  2. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
  3. Comunicato su PUESC
  4. Entrata in vigore

Trasporti in corso

Ai trasporti di tali rifiuti iniziati e non conclusi prima del 28 ottobre 2026 si applicano le disposizioni previgenti (§ 2 del regolamento).

Cosa resta invariato

Il regolamento aggiunge soltanto una nuova esenzione dall’obbligo di cui al § 1, punto 7, lettera a. Gli altri rifiuti e merci soggetti al SENT e gli obblighi derivanti dalle norme sulle spedizioni di rifiuti non sono interessati.

Modifica correlataDIWASS: dal 1º gennaio 2027 i documenti sulle spedizioni di rifiuti solo nel sistema elettronicoDal 1º gennaio 2027 il modulo dell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 è redatto e scambiato esclusivamente in DIWASS.

Dati essenziali

Atto normativo
Regolamento del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 12 ottobre 2026 che modifica il regolamento sulle merci il cui trasporto è soggetto al sistema di monitoraggio del trasporto stradale e ferroviario di merci e del commercio di combustibili da riscaldamento
Pubblicazione
Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2026, voce 1325, pubblicato il 13.10.2026
Entrata in vigore
28.10.2026 – 14 giorni dopo la pubblicazione (§ 3)
Disposizione modificata
§ 2, comma 7, punto 1 – nuova lettera d; regolamento del Ministro delle Finanze del 25 aprile 2022 (Dz.U. 2024, voce 1157, e successive modifiche)
Base giuridica
art. 3, comma 11, della legge del 9 marzo 2017 sul sistema di monitoraggio del trasporto stradale e ferroviario di merci e del commercio di combustibili da riscaldamento (Dz.U. 2024, voce 1218)
Natura della modifica
deregolamentare – secondo il comunicato su PUESC del 15.10.2026

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