19.10.2026 · Normativa
DIWASS: dal 1º gennaio 2027 i documenti sulle spedizioni di rifiuti solo nel sistema elettronico
Dal 1º gennaio 2027 il modulo dell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 – utilizzato tra l’altro per le spedizioni di rottami metallici della «lista verde» – è redatto e scambiato esclusivamente nel sistema UE DIWASS. Il modulo sarà disponibile dal 15 novembre 2026.
Con lettera del 29 settembre 2026 l’Ispettore capo polacco per la tutela dell’ambiente (GIOŚ) ha informato le organizzazioni di settore, tra cui la Camera, che dal 1º gennaio 2027 i documenti richiesti dall’art. 18 del regolamento (UE) 2024/1157 potranno essere redatti e scambiati solo nel sistema DIWASS. Ciò riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti della «lista verde» destinati al recupero – compresi i rottami metallici – oltre 20 kg. Fino alla fine del 2026 si applica un periodo transitorio in cui il GIOŚ accetta documenti cartacei.
Obbligatorio dal 1 gennaio 2027Regolamento (UE) 2024/1157, art. 18Modulo DIWASS dal 15.11.2026
2giorni lavorativi prima dell’inizio della spedizione – entro tale termine la persona che organizza la spedizione compila, per quanto possibile, il modulo dell’allegato VII (art. 18, par. 5)
Solo tramite DIWASS dal
tra 71 giorni
Cosa cambia
Fino al 31.12.2026
Dal 21 maggio 2026 il GIOŚ consente di redigere e trasmettere su carta, al di fuori di DIWASS, i documenti richiesti dall’art. 18 – utilizzando il nuovo modulo dell’allegato VII e un contratto conforme ai nuovi requisiti. I moduli dell’allegato VII non vengono trasmessi al GIOŚ; dal 15 novembre 2026 il modulo DIWASS può essere utilizzato su base volontaria.
Dal 01.01.2027
I documenti richiesti dall’art. 18 sono redatti e scambiati esclusivamente in DIWASS. Tutte le imprese coinvolte nella spedizione compilano il modulo dell’allegato VII nel sistema e le informazioni devono essere disponibili per via elettronica anche durante il trasporto – per gli altri soggetti, le autorità competenti e le autorità di controllo.
Schema 1. La spedizione richiede il modulo dell’allegato VII?
La spedizione passo dopo passo
- Contratto con il destinatarioconcluso al più tardi alla compilazione del modulo; valido fino al rilascio del certificato di recuperoart. 18, par. 10
- Modulo dell’allegato VIIalmeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio; quantità effettiva, vettore e numero del container – al più tardi prima dell’inizioart. 18, par. 5
- Trasportoil vettore conferma nel sistema la presa in carico dei rifiuti; dati online o, se non è possibile, con altri mezzi nel veicolo, coerenti con il sistemaart. 18, par. 6; reg. 2025/1290 art. 14
- Conferma di ricevimentoimpianto di recupero o laboratorio – entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiutiart. 18, par. 8
- Certificato di recuperoentro 30 giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno dal ricevimentoart. 18, par. 9
Schema 2. Flusso documentale di una spedizione in DIWASS
Contratto con il destinatario – contenuto minimo (art. 18, par. 10)
- dati della persona che organizza la spedizione, del destinatario e dell’impianto, nonché dei rappresentanti delle parti
- descrizione dei rifiuti e relativi codici di identificazione
- quantità di rifiuti oggetto del contratto
- operazione di recupero e periodo di validità del contratto
- obbligo della persona che organizza la spedizione – o, se questa non può garantirlo, del destinatario – di riprendere i rifiuti o di assicurarne il recupero in modo alternativo e, se necessario, il deposito, se la spedizione o il recupero non possono essere completati come previsto o la spedizione risulta illegale
Il contratto deve essere coerente con il modulo dell’allegato VII. Se il destinatario non gestisce l’impianto, il contratto è firmato anche dal gestore. Una copia è fornita alle autorità di controllo su loro richiesta (art. 18, par. 11). Per le spedizioni tra due impianti controllati dalla stessa persona giuridica, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale persona (art. 18, par. 14).
Schema 3. Architettura di DIWASS – chi scambia dati, come e con chi
Cronologia
- Applicazione del regolamento (UE) 2024/1157; notifiche in DIWASS
- Lettera del GIOŚ alle organizzazioni di settore
- Modulo dell’allegato VII operativo in DIWASS (facoltativo)
- Allegato VII solo in DIWASS
Schema 4. Periodo transitorio e scadenze 2026–2027
Registrazione in DIWASS
Devono registrarsi tutti i soggetti coinvolti nella spedizione – tra cui il produttore, la persona che organizza la spedizione, il destinatario, l’impianto e il vettore. Nel modulo i soggetti si selezionano solo dall’elenco degli operatori registrati. La registrazione e l’account EU Login sono gratuiti; l’identificativo principale è il numero EORI o, in mancanza, il codice fiscale polacco (NIP). La registrazione degli operatori polacchi è approvata dal GIOŚ entro 5 giorni lavorativi dalla domanda (art. 7 reg. 2025/1290); le controparti estere si registrano presso le autorità del proprio Stato.
Ambiente di prova
Un modulo di prova dell’allegato VII è disponibile sulla piattaforma della Commissione europea. Le registrazioni effettuate nella versione di prova non vengono trasferite nella versione di produzione – occorre registrarsi di nuovo.
Raccomandazione del GIOŚ
Il GIOŚ raccomanda di registrarsi in DIWASS e di iniziare a lavorare nel sistema prima del 1º gennaio 2027, per implementarlo e individuare per tempo eventuali problemi. Domande su DIWASS: diwass@gios.gov.pl.
Autorizzazioni dei partecipanti
Se la persona che organizza la spedizione è un nuovo produttore, un raccoglitore, un commerciante o un intermediario, deve essere autorizzata o iscritta ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE (art. 18, par. 2). I rifiuti possono essere spediti solo a un impianto di recupero autorizzato o registrato, che presenta l’autorizzazione prima della spedizione (art. 18, par. 3). Se l’organizzatore non è il produttore iniziale, garantisce – ove possibile – la firma di quest’ultimo sul modulo (art. 18, par. 4).
Conseguenze delle violazioni
Una spedizione non conforme all’art. 18, par. 2, 4, 6 o 10 o alle informazioni del modulo dell’allegato VII – salvo errori materiali minori – è una spedizione illegale (art. 3, punto 26, lett. g). La tolleranza per i documenti cartacei fino al 31.12.2026 deriva dalla posizione del GIOŚ, non da una disposizione del regolamento, e riguarda solo il mancato inserimento in DIWASS.
Durante e dopo la spedizione
Dall’inizio della spedizione al ricevimento i rifiuti non possono essere miscelati con altri rifiuti o sostanze (art. 19). Se la spedizione o il recupero non possono essere completati come previsto, l’organizzatore informa immediatamente l’autorità competente di spedizione (art. 23). Organizzatore, destinatario e impianto conservano nell’UE le informazioni dell’art. 18 per almeno 5 anni dal certificato di recupero (art. 20, par. 2).
Notifiche
La procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte si svolge obbligatoriamente in DIWASS già dal 21 maggio 2026 – il periodo transitorio riguardava solo i documenti dell’art. 18.
Dati essenziali
- Base giuridica
- art. 4, par. 4–5, artt. 18 e 27 del regolamento (UE) 2024/1157 dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti; regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione
- Ambito
- spedizioni di rifiuti elencati nell’allegato III o IIIB e di miscele dell’allegato IIIA destinati al recupero, oltre 20 kg (art. 4, par. 4), e di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio (art. 4, par. 5); per le esportazioni dall’UE si applicano requisiti aggiuntivi (art. 40, par. 4, art. 44, par. 4)
- Sistema
- DIWASS (Digital Waste Shipment System) – sistema centrale della Commissione europea; accesso tramite interfaccia web o software commerciale interoperabile (API)
- Autorità in Polonia
- Ispettore capo per la tutela dell’ambiente (GIOŚ) – approva la registrazione degli operatori; diwass@gios.gov.pl
- Comunicazioni del GIOŚ
- comunicato del 17.04.2026 sul periodo transitorio; lettera DTPO-ZTP.415.8.2026.3.GP del 29.09.2026 alle organizzazioni di settore
- Scadenza
- 1.01.2027 – documenti dell’art. 18 solo in DIWASS
Fonti
- GIOŚ – DIWASS: informazioni di base (in polacco)gov.pl ↗
- GIOŚ – registrazione in DIWASS (in polacco)gov.pl ↗
- GIOŚ – rinvio dell’obbligo DIWASS per l’allegato VII (17.04.2026, in polacco)gov.pl ↗
- Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiutieur-lex.europa.eu ↗
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 – requisiti tecnici e interoperabilitàeur-lex.europa.eu ↗
- Commissione europea – DIWASS (in inglese)green-forum.ec.europa.eu ↗
- Portale di registrazione DIWASS (Commissione europea)webgate.ec.europa.eu ↗
- Modulo di prova allegato VII (ambiente di prova della Commissione)webgate.acceptance.ec.europa.eu ↗
Sintesi informativa. Fa fede il regolamento (UE) 2024/1157 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE; le comunicazioni del GIOŚ sono disponibili in polacco.
L’informazione ha carattere orientativo e non costituisce consulenza legale.