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19.10.2026 · Normativa

DIWASS: dal 1º gennaio 2027 i documenti sulle spedizioni di rifiuti solo nel sistema elettronico

Dal 1º gennaio 2027 il modulo dell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 – utilizzato tra l’altro per le spedizioni di rottami metallici della «lista verde» – è redatto e scambiato esclusivamente nel sistema UE DIWASS. Il modulo sarà disponibile dal 15 novembre 2026.

Con lettera del 29 settembre 2026 l’Ispettore capo polacco per la tutela dell’ambiente (GIOŚ) ha informato le organizzazioni di settore, tra cui la Camera, che dal 1º gennaio 2027 i documenti richiesti dall’art. 18 del regolamento (UE) 2024/1157 potranno essere redatti e scambiati solo nel sistema DIWASS. Ciò riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti della «lista verde» destinati al recupero – compresi i rottami metallici – oltre 20 kg. Fino alla fine del 2026 si applica un periodo transitorio in cui il GIOŚ accetta documenti cartacei.

Obbligatorio dal 1 gennaio 2027Regolamento (UE) 2024/1157, art. 18Modulo DIWASS dal 15.11.2026

2giorni lavorativi prima dell’inizio della spedizione – entro tale termine la persona che organizza la spedizione compila, per quanto possibile, il modulo dell’allegato VII (art. 18, par. 5)

Solo tramite DIWASS dal

tra 71 giorni

Cosa cambia

Fino al 31.12.2026

Dal 21 maggio 2026 il GIOŚ consente di redigere e trasmettere su carta, al di fuori di DIWASS, i documenti richiesti dall’art. 18 – utilizzando il nuovo modulo dell’allegato VII e un contratto conforme ai nuovi requisiti. I moduli dell’allegato VII non vengono trasmessi al GIOŚ; dal 15 novembre 2026 il modulo DIWASS può essere utilizzato su base volontaria.

Dal 01.01.2027

I documenti richiesti dall’art. 18 sono redatti e scambiati esclusivamente in DIWASS. Tutte le imprese coinvolte nella spedizione compilano il modulo dell’allegato VII nel sistema e le informazioni devono essere disponibili per via elettronica anche durante il trasporto – per gli altri soggetti, le autorità competenti e le autorità di controllo.

Schema 1. La spedizione richiede il modulo dell’allegato VII?

Schema 1. La spedizione richiede il modulo dell’allegato VII?Albero decisionale: rifiuti destinati allo smaltimento – autorizzazione nella procedura di notifica; rifiuti destinati al recupero non in lista verde o contaminati – procedura di notifica in DIWASS; rifiuti della lista verde fino a 20 kg – nessun requisito dell’art. 18; oltre 20 kg – contratto e modulo dell’allegato VII, dal 1.01.2027 solo in DIWASS; campioni di laboratorio fino a 250 kg – anche art. 18.
Finalità della spedizione: recupero?art. 4, par. 1–2
No
Smaltimentospedizione vietata salvo autorizzazione nella procedura di notifica preventiva scrittaart. 4, par. 1, art. 11
Sì
Rifiuti della «lista verde»?allegato III o IIIB, oppure miscela dell’allegato IIIA – non classificati come pericolosi, senza contaminazioni che aumentino il rischioart. 4, par. 2 e 4
No
Notifica e autorizzazione preventive scrittead es. rifiuti dell’allegato IV, non classificati o pericolosi – in DIWASS dal 21.05.2026art. 4, par. 2
Sì
Oltre 20 kg nella spedizione?art. 4, par. 4
No
Requisiti dell’art. 18 non applicabilisoglia dell’art. 4, par. 4 non superata
Sì
Obblighi generali di informazione – art. 18contratto con il destinatario + modulo dell’allegato VII · conferma di ricevimento · certificato di recuperodal 1.01.2027 solo in DIWASS
Campioni per analisi di laboratoriofino a 250 kg o più con l’accordo delle autorità – anche art. 18art. 4, par. 5
SENT (Polonia): dal 28.10.2026 il trasporto di rifiuti con 19 codici di metalli – tra cui 17 04 01 rame, bronzo, ottone – non richiede più la notifica SENT in base alle norme sulle spedizioni di rifiuti (Dz.U. 2026, voce 1325).
Schema semplificato per le spedizioni tra Stati membri dell’UE; le esportazioni dall’UE e le importazioni nell’UE sono soggette a ulteriori disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157.

La spedizione passo dopo passo

  1. Contratto con il destinatarioconcluso al più tardi alla compilazione del modulo; valido fino al rilascio del certificato di recuperoart. 18, par. 10
  2. Modulo dell’allegato VIIalmeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio; quantità effettiva, vettore e numero del container – al più tardi prima dell’inizioart. 18, par. 5
  3. Trasportoil vettore conferma nel sistema la presa in carico dei rifiuti; dati online o, se non è possibile, con altri mezzi nel veicolo, coerenti con il sistemaart. 18, par. 6; reg. 2025/1290 art. 14
  4. Conferma di ricevimentoimpianto di recupero o laboratorio – entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiutiart. 18, par. 8
  5. Certificato di recuperoentro 30 giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno dal ricevimentoart. 18, par. 9

Schema 2. Flusso documentale di una spedizione in DIWASS

Schema 2. Flusso documentale di una spedizione in DIWASSDiagramma a corsie: la persona che organizza la spedizione stipula un contratto con il destinatario e compila il modulo dell’allegato VII in DIWASS almeno 2 giorni lavorativi prima; il sistema condivide i dati con le parti e le autorità; quantità, vettore e numero del container sono aggiunti prima dell’inizio; durante il trasporto i dati sono disponibili online o nel veicolo; l’impianto invia la conferma di ricevimento entro 2 giorni lavorativi e il certificato di recupero entro 30 giorni dal recupero e non oltre un anno dal ricevimento.
Persona che organizza la spedizione
DIWASS (Commissione europea)
Vettore
Destinatario / impianto di recupero
Autorità competenti e di controllo
prima della spedizioneD − 2 giorni lav.D – iniziotrasportoricevimento + 2 gg lav.recupero + 30 giorni
Contrattoart. 18, par. 10
Contrattoart. 18, par. 10
Modulo all. VIIart. 18, par. 5
Condivisioneart. 27
Quantità, vettore, containerprima dell’inizio
Trasportoil vettore conferma la presa in carico; dati online o nel veicoloart. 18, par. 6
Controllo stradaleaccesso ai dati
Conferma di ricevimentoart. 18, par. 8
Certificato di recupero≤ 1 anno dal ricevimento
Inoltroalle parti e alle autorità
Riceveconferma e certificato
Accessoispezione, controllo, pianificazione, statisticaart. 18, par. 12
Se l’impianto non ha accesso al sistema, trasmette conferma e certificato tramite la persona che organizza la spedizione (art. 18, par. 8–9). Gli intervalli sull’asse temporale sono indicativi.

Contratto con il destinatario – contenuto minimo (art. 18, par. 10)

  • dati della persona che organizza la spedizione, del destinatario e dell’impianto, nonché dei rappresentanti delle parti
  • descrizione dei rifiuti e relativi codici di identificazione
  • quantità di rifiuti oggetto del contratto
  • operazione di recupero e periodo di validità del contratto
  • obbligo della persona che organizza la spedizione – o, se questa non può garantirlo, del destinatario – di riprendere i rifiuti o di assicurarne il recupero in modo alternativo e, se necessario, il deposito, se la spedizione o il recupero non possono essere completati come previsto o la spedizione risulta illegale

Il contratto deve essere coerente con il modulo dell’allegato VII. Se il destinatario non gestisce l’impianto, il contratto è firmato anche dal gestore. Una copia è fornita alle autorità di controllo su loro richiesta (art. 18, par. 11). Per le spedizioni tra due impianti controllati dalla stessa persona giuridica, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale persona (art. 18, par. 14).

Schema 3. Architettura di DIWASS – chi scambia dati, come e con chi

Schema 3. Architettura di DIWASS – chi scambia dati, come e con chiGli operatori economici si collegano al sistema centrale DIWASS tramite l’interfaccia web con EU Login o tramite software commerciale (API); il sistema contiene il registro degli operatori, i documenti dell’art. 18 e notifiche e decisioni; vi accedono il GIOŚ, le autorità di altri Stati e i servizi di controllo.Operatori economiciCanali di accesso (PL)Sistema centraleAutorità pubbliche
Produttore di rifiuti
Persona che organizza la spedizione
Vettore
Destinatario
Impianto di recupero / laboratorio
Interfaccia webaccesso con EU Login
Software commercialeAPI – interoperabilità ai sensi del reg. (UE) 2025/1290
DIWASSsistema centrale della Commissione · archivio in tempo realeart. 27 reg. (UE) 2024/1157
Registro operatori: EORI / NIP, REGON, BDO
Art. 18: moduli all. VII, contratti, conferme, certificati
Notifiche, decisioni, documenti di movimento
GIOŚautorità competente in Polonia · approva le registrazioni
Autorità di altri Statispedizione, transito e destinazione
Servizi di controlloWIOŚ, ITD, Guardia di frontiera, KAS, Polizia
Nei moduli i soggetti si selezionano solo dall’elenco degli operatori registrati in DIWASS – per questo tutti i partecipanti alla spedizione devono essere registrati. Fonti: GIOŚ, art. 27 del regolamento (UE) 2024/1157, regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.

Cronologia

  1. Applicazione del regolamento (UE) 2024/1157; notifiche in DIWASS
  2. Lettera del GIOŚ alle organizzazioni di settore
  3. Modulo dell’allegato VII operativo in DIWASS (facoltativo)
  4. Allegato VII solo in DIWASS

Schema 4. Periodo transitorio e scadenze 2026–2027

Schema 4. Periodo transitorio e scadenze 2026–2027Diagramma di Gantt: notifiche obbligatorie in DIWASS dal 21.05.2026; allegato VII cartaceo ammesso dal GIOŚ dal 21.05 al 31.12.2026; modulo di prova disponibile almeno dal 29.09.2026; modulo operativo facoltativo dal 15.11.2026; dal 1.01.2027 allegato VII solo in DIWASS; dal 28.10.2026 il SENT non riguarda 19 codici di rifiuti metallici.05.202606.202607.202608.202609.202610.202611.202612.202601.202702.202703.2027
Notifiche – obbligatorie in DIWASS
21.05
Allegato VII – forma cartacea ammessa dal GIOŚ
21.0531.12
Modulo di prova allegato VII (Commissione) – disponibile secondo la lettera GIOŚ del 29.09
29.0931.12
Modulo operativo allegato VII – facoltativo
15.1131.12
Allegato VII solo in DIWASS
01.01
SENT: 19 codici di metalli senza notifica (PL)
28.10oggi
Il periodo transitorio per l’allegato VII deriva dalla posizione del GIOŚ del 17.04.2026, basata sulle conclusioni del Gruppo di esperti sui rifiuti della Commissione. La linea «oggi» si sposta automaticamente.

Registrazione in DIWASS

Devono registrarsi tutti i soggetti coinvolti nella spedizione – tra cui il produttore, la persona che organizza la spedizione, il destinatario, l’impianto e il vettore. Nel modulo i soggetti si selezionano solo dall’elenco degli operatori registrati. La registrazione e l’account EU Login sono gratuiti; l’identificativo principale è il numero EORI o, in mancanza, il codice fiscale polacco (NIP). La registrazione degli operatori polacchi è approvata dal GIOŚ entro 5 giorni lavorativi dalla domanda (art. 7 reg. 2025/1290); le controparti estere si registrano presso le autorità del proprio Stato.

Ambiente di prova

Un modulo di prova dell’allegato VII è disponibile sulla piattaforma della Commissione europea. Le registrazioni effettuate nella versione di prova non vengono trasferite nella versione di produzione – occorre registrarsi di nuovo.

Raccomandazione del GIOŚ

Il GIOŚ raccomanda di registrarsi in DIWASS e di iniziare a lavorare nel sistema prima del 1º gennaio 2027, per implementarlo e individuare per tempo eventuali problemi. Domande su DIWASS: diwass@gios.gov.pl.

Autorizzazioni dei partecipanti

Se la persona che organizza la spedizione è un nuovo produttore, un raccoglitore, un commerciante o un intermediario, deve essere autorizzata o iscritta ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE (art. 18, par. 2). I rifiuti possono essere spediti solo a un impianto di recupero autorizzato o registrato, che presenta l’autorizzazione prima della spedizione (art. 18, par. 3). Se l’organizzatore non è il produttore iniziale, garantisce – ove possibile – la firma di quest’ultimo sul modulo (art. 18, par. 4).

Conseguenze delle violazioni

Una spedizione non conforme all’art. 18, par. 2, 4, 6 o 10 o alle informazioni del modulo dell’allegato VII – salvo errori materiali minori – è una spedizione illegale (art. 3, punto 26, lett. g). La tolleranza per i documenti cartacei fino al 31.12.2026 deriva dalla posizione del GIOŚ, non da una disposizione del regolamento, e riguarda solo il mancato inserimento in DIWASS.

Durante e dopo la spedizione

Dall’inizio della spedizione al ricevimento i rifiuti non possono essere miscelati con altri rifiuti o sostanze (art. 19). Se la spedizione o il recupero non possono essere completati come previsto, l’organizzatore informa immediatamente l’autorità competente di spedizione (art. 23). Organizzatore, destinatario e impianto conservano nell’UE le informazioni dell’art. 18 per almeno 5 anni dal certificato di recupero (art. 20, par. 2).

Notifiche

La procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte si svolge obbligatoriamente in DIWASS già dal 21 maggio 2026 – il periodo transitorio riguardava solo i documenti dell’art. 18.

Modifica correlataSENT: dal 28 ottobre nessuna notifica per 19 codici di rifiuti metalliciDal 28 ottobre 2026 il trasporto di rifiuti metallici con 19 codici non richiede più la notifica SENT – il modulo dell’allegato VII resta obbligatorio.

Dati essenziali

Base giuridica
art. 4, par. 4–5, artt. 18 e 27 del regolamento (UE) 2024/1157 dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti; regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione
Ambito
spedizioni di rifiuti elencati nell’allegato III o IIIB e di miscele dell’allegato IIIA destinati al recupero, oltre 20 kg (art. 4, par. 4), e di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio (art. 4, par. 5); per le esportazioni dall’UE si applicano requisiti aggiuntivi (art. 40, par. 4, art. 44, par. 4)
Sistema
DIWASS (Digital Waste Shipment System) – sistema centrale della Commissione europea; accesso tramite interfaccia web o software commerciale interoperabile (API)
Autorità in Polonia
Ispettore capo per la tutela dell’ambiente (GIOŚ) – approva la registrazione degli operatori; diwass@gios.gov.pl
Comunicazioni del GIOŚ
comunicato del 17.04.2026 sul periodo transitorio; lettera DTPO-ZTP.415.8.2026.3.GP del 29.09.2026 alle organizzazioni di settore
Scadenza
1.01.2027 – documenti dell’art. 18 solo in DIWASS

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