IGMNiR
Notizie

30.10.2026 · Normativa

Elenco verde dei rifiuti: la Commissione adotta sette nuove voci, tra cui rifiuti elettronici, alluminio e metalli dei veicoli

Atto C(2026) 7390: BEU06–BEU12, EU49. Senza obiezioni di PE e Consiglio, in vigore il 20º giorno dalla pubblicazione. GC010, GC020 fino al 31.12.2026.

Il 26 ottobre 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato C(2026) 7390 che modifica gli allegati III, III A, III B e IV del regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti. L’elenco verde si arricchisce di sette nuove voci, tra cui i rifiuti di alluminio e acciaio da attività edili, di costruzione e demolizione (BEU07), i rifiuti elettrici ed elettronici trattati (BEU09), i magneti permanenti (BEU10) e i rifiuti metallici dei veicoli fuori uso (BEU11). L’atto è soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, non è stato pubblicato e non è ancora in vigore, mentre le voci GC010 e GC020 si applicano solo fino al 31 dicembre 2026.

Adottato il 26.10.2026 – controllo di PE e ConsiglioRegolamento delegato della Commissione C(2026) 7390 finalModifica il regolamento (UE) 2024/1157Non ancora pubblicato nella GU

7nuove voci dell’elenco verde (allegato III B, BEU06–BEU12) per le spedizioni tra Stati membri: senza notifica e autorizzazione, alle condizioni dell’art. 18. Per i metalli sono determinanti BEU07, BEU09, BEU10 e BEU11

GC010 e GC020 non si applicano dal

tra 62 giorni

Cosa cambia

Fino al 31.12.2026

I rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che corrispondono alla descrizione di GC010 o GC020 sono spediti all’interno dell’Unione alle condizioni dell’art. 18; la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica a tali spedizioni. Gli altri rifiuti di questo tipo, non contemplati da un’altra voce, sono soggetti a notifica e autorizzazione (art. 4, par. 2, lett. b). I rottami metallici puliti possono rientrare nella voce B1010 e gli autoveicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi nella voce B1250.

Dal 01.01.2027

Le voci GC010 e GC020 non si applicano più, come previsto dal regolamento (UE) 2024/3230. Dall’entrata in vigore di C(2026) 7390, se né il PE né il Consiglio sollevano obiezioni, tali rifiuti sono classificati alla voce BEU09 (art. 18), a un’altra voce degli allegati III, III A o III B o alla voce EU49 (notifica e autorizzazione). Fino ad allora si applica la voce Y49, quindi la procedura di notifica e autorizzazione; in caso di obiezione Y49 resta senza termine finale. Il testo di voci come B1010 e B1115 non cambia.

Voci nuove e soppresse allegato all’atto, punti 1–5

Rilevanti per i metalli4

  • BEU07Rifiuti costituiti principalmente da alluminio, acciaio o entrambi, da attività edili, di costruzione e demolizione, compresi i telai di porte e finestre, le facciate continue e altri profili strutturali; ammesse quantità minime di rivestimento, plastica, gomma e altri materiali o componenti metallici, se l’alluminio o l’acciaio rimane la frazione recuperabile dominante
  • BEU09Rifiuti elettrici ed elettronici dopo un trattamento adeguato (art. 8, par. 2, della direttiva 2012/19/UE), privi di caratteristiche di pericolo: apparecchiature, componenti come i circuiti stampati, frazioni cernite da frantumazione o smantellamento; componenti e frazioni solo se non contemplati da un’altra voce degli allegati III, III A o III B
  • BEU10Magneti permanenti solidi e inerti rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalle turbine eoliche a fine vita e relative infrastrutture o dai veicoli fuori uso
  • BEU11Rifiuti metallici di veicoli fuori uso trattati conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2026/1738; ammesse quantità minime di altri materiali, se il metallo rimane la frazione recuperabile predominante

Notifica e soppressioni3

  • EU49Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, componenti di scarto o rifiuti derivanti dal loro trattamento, non contemplati dalle voci A1181 o BEU09 – allegato IV, notifica e autorizzazione
  • GC010Soppressa: rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
  • GC020Soppressa: rottami elettronici e componenti elettronici recuperati, utilizzabili per il recupero di metalli comuni e preziosi

Altre voci4

  • BEU06Compositi polimerici rinforzati con fibre, destinati al riciclaggio
  • BEU08Rifiuti di materassi, raccolti a secco, destinati al riciclaggio
  • BEU12Calzature, cappelli e cinture, non miscelati con rifiuti pericolosi
  • IIIAMiscele di rifiuti delle voci B3030 e BEU12

Descrizioni abbreviate. Testo integrale nell’allegato a C(2026) 7390 final.

Schema 1. Che cosa sostituisce le voci GC010 e GC020

Schema 1. Che cosa sostituisce le voci GC010 e GC020Tre colonne: fino al 31.12.2026 rifiuti corrispondenti a GC010 o GC020 ai sensi dell’art. 18, gli altri con notifica e autorizzazione; dall’1.01.2027 all’entrata in vigore voce Y49 con notifica e autorizzazione; dopo l’entrata in vigore BEU09 ai sensi dell’art. 18, altra voce o EU49 con notifica e autorizzazione. A1181 invariata; testo di B1010 e B1115 invariato.Fino al 31.12.2026Dall’1.01.2027 all’entrata in vigoreDopo l’entrata in vigore
GC010assemblaggi elettrici di soli metalli o legheart. 18 – senza notifica e autorizzazione
GC020rottami elettronici, componenti recuperatiart. 18 – senza notifica e autorizzazione
Altrialtri rifiuti elettronici non pericolosi senza altra vocenotifica e autorizzazione · art. 4, par. 2, lett. b
Y49rifiuti elettronici non pericolosi; componenti e frazioni – salvo se contemplati da un’altra voce dell’allegato II o IX della convenzione di Basileanotifica e autorizzazione · allegato IV, parte I, lett. g; considerando 4, reg. 2024/3230
BEU09dopo trattamento adeguato, senza caratteristiche di pericoloart. 18 – senza notifica e autorizzazione
Altra vocecomponenti e frazioni contemplati dall’allegato III, III A o III Bart. 18 · cfr. questione EU49
EU49il resto, non contemplato da A1181 o BEU09notifica e autorizzazione
A1181rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi – notifica e autorizzazione per tutto il periodo, invariato
B1010, B1115rifiuti di metalli e cavi e altre voci degli allegati III e III A – testo invariato; cfr. questione EU49
Riguarda le spedizioni per il recupero tra Stati membri; l’ultima colonna vale se né il PE né il Consiglio sollevano obiezioni. Fonti: regolamento delegato (UE) 2024/3230, C(2026) 7390 final. Verde – art. 18; rame – notifica e autorizzazione; grigio – secondo la voce.

Schema 2. Classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici dopo l’entrata in vigore

Schema 2. Classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici dopo l’entrata in vigoreAlbero decisionale: costituenti e caratteristiche della convenzione di Basilea portano ad A1181 o ad altra voce dell’elenco A; un componente o una frazione contemplati da altra voce a tale voce, salvo la questione EU49; trattamento adeguato e assenza di caratteristiche di pericolo a BEU09; tutti gli altri casi a EU49.
Rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronichespedizione per il recupero tra Stati membri
Costituenti dell’allegato I e caratteristiche dell’allegato III della convenzione di Basilea?criterio di A1181apparecchiature: anche in un componente
Sì
A1181 o altra voce dell’elenco Anotifica e autorizzazionevoce invariata
No
Componente o frazione contemplati da altra voce?allegati III, III A, III B, ad es. B1010, B1115BEU09, secondo e terzo trattino
Sì
Tale voceart. 18 in base a un’interpretazione sistematica; il testo di EU49 non lo chiariscecfr. questione EU49
No
Trattamento adeguato e nessuna caratteristica di pericolo?art. 8, par. 2, della direttiva 2012/19/UE; allegato III della direttiva 2008/98/CE; frazioni inoltre sottoposte a cernitaBEU09
Sì
BEU09art. 18 – senza notifica e autorizzazione
No
EU49notifica e autorizzazionerifiuti classificati come pericolosi nell’elenco dei rifiuti: art. 4, par. 2, lett. d
A scopo illustrativo; la classificazione di una partita dipende dalla sua composizione e documentazione. Il criterio di A1181 deriva dalla convenzione di Basilea, la condizione di BEU09 dall’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rifiuti contaminati in misura tale da aumentare il rischio sono soggetti a notifica e autorizzazione (art. 4, par. 2, lett. e). Dall’1.01.2027 all’entrata in vigore si applica Y49 in luogo di BEU09 ed EU49.

Dall’adozione all’applicazione

  1. Adozionela Commissione ha adottato l’atto il 26.10.2026 e lo notifica simultaneamente a PE e Consiglioart. 80, par. 5
  2. Controllo di PE e Consigliodue mesi dalla notifica; proroga di due mesi su iniziativa di PE o Consiglio; meno se entrambe le istituzioni comunicano che non solleveranno obiezioniart. 80, par. 6
  3. Pubblicazionepubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’atto riceve il numero di regolamentoart. 297, par. 2, TFUE
  4. Entrata in vigorese né il PE né il Consiglio sollevano obiezioni: il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; direttamente applicabile, senza disposizione transitoria; in caso di obiezione l’atto non entra in vigoreart. 2 dell’atto; art. 80, par. 6

Condizioni e questioni aperte

  • BEU09 richiede un trattamento adeguato – almeno l’eliminazione dei liquidi e il trattamento selettivo di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE – e l’assenza di caratteristiche di pericolo; per le apparecchiature, in nessun componente.
  • BEU07 e BEU11: le nozioni di «quantità minime» e «frazione recuperabile dominante» non hanno una soglia numerica.
  • BEU11 rinvia agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2026/1738, applicabile dall’1.09.2028; l’obbligo dell’art. 29, par. 1, dall’1.09.2029. L’atto non chiarisce se la voce sia utilizzabile prima.
  • EU49 comprende i rifiuti «non contemplati dalle voci A1181 o BEU09», senza la riserva di Y49 sulle altre voci, mentre BEU09 (secondo e terzo trattino) cede alle voci degli allegati III, III A e III B. L’atto non chiarisce espressamente il rapporto tra EU49 e B1010 e B1115. Il considerando 7, la riserva in BEU09 e la voce BEU10 depongono per una lettura più restrittiva di EU49; in caso di disaccordo tra le autorità si applicano notifica e autorizzazione (art. 29, par. 4).
  • L’atto non aggiunge all’allegato III A miscele con BEU07, BEU09, BEU10 o BEU11. Una miscela di tali rifiuti con rifiuti di un’altra voce, ad es. B1010, è soggetta a notifica e autorizzazione (art. 4, par. 2, lett. c), salvo che rientri nella descrizione di un’unica voce. I rifiuti separati tra loro in una stessa spedizione non sono una miscela (art. 3, punto 1).
  • BEU07, BEU10 e BEU11 operano solo con l’entrata in vigore dell’atto. BEU07 e BEU11 ammettono quantità minime di altri materiali e il considerando 9 parla anche di precisare l’applicazione dell’art. 18. L’atto non definisce il rapporto di tali voci con B1010; la scelta del codice rileva per l’esportazione (art. 44, par. 2, lett. d).
  • L’atto non contiene disposizioni transitorie per il periodo dall’1.01.2027 all’entrata in vigore né per le spedizioni in corso.
  • Se le autorità di spedizione e di destinazione non concordano sulla classificazione, la spedizione è soggetta a notifica e autorizzazione (art. 29, par. 4).

Schema 3. Condizioni delle voci rilevanti per i metalli

Schema 3. Condizioni delle voci rilevanti per i metalliMatrice: quattro voci BEU07, BEU09, BEU10 e BEU11 in tre righe – origine, composizione e condizione, questione aperta.
Origine
Composizione e condizione
Questione aperta
BEU07
attività edili, costruzione, demolizione
principalmente alluminio, acciaio o entrambi; frazione dominante
nessuna soglia per le «quantità minime»
BEU09
apparecchiature, componenti, frazioni dopo trattamento adeguato
nessuna caratteristica di pericolo; frazioni cernite
rapporto tra EU49 e B1010, B1115
BEU10
apparecchiature elettriche, turbine eoliche e infrastrutture, veicoli
magneti permanenti solidi e inerti
l’atto non definisce «inerti»
BEU11
veicoli trattati ex artt. 28 e 29 reg. 2026/1738
metallo come frazione recuperabile predominante
uso prima dell’1.09.2028 e dell’1.09.2029
Quadro sintetico. Fonte: allegato a C(2026) 7390 final, punto 4. Le questioni aperte derivano dal testo dell’atto e restano da chiarire nella prassi applicativa.

Cronologia

  1. Fine della consultazione pubblica (dal 2.07.2025; 146 portatori di interessi)
  2. Fine dei contributi sul progetto su «Di’ la tua» (dal 18.08.2026; 110 risposte)
  3. Adozione dell’atto da parte della Commissione
  4. Ultima pubblicazione (un sabato) che consente l’entrata in vigore entro l’1.01.2027 – possibile solo se il PE e il Consiglio comunicano che non solleveranno obiezioni (art. 2; art. 80, par. 6)
  5. Fine indicativa del termine di due mesi per le obiezioni, calcolato dall’adozione (il registro non indica la data di notifica)
  6. Ultimo giorno di applicazione di GC010 e GC020
  7. La voce Y49 sostituisce GC010 e GC020 – fino all’entrata in vigore di BEU09 ed EU49
  8. Fine indicativa del termine per le obiezioni prorogato di 2 mesi; la pubblicazione successiva comporta l’entrata in vigore non prima del 18.03.2027 circa
  9. Applicazione del regolamento (UE) 2026/1738, cui rinvia BEU11
  10. Obbligo di rimozione delle parti prima della frantumazione (art. 29, par. 1, del regolamento (UE) 2026/1738)

Schema 4. Il termine per le obiezioni e la fine di GC010 e GC020

Schema 4. Il termine per le obiezioni e la fine di GC010 e GC020Diagramma di Gantt: GC010 e GC020 fino al 31.12.2026; termine per le obiezioni dal 26.10 al 26.12.2026 circa, possibile proroga fino al 26.02.2027 circa; la pubblicazione entro il 12.12.2026 dà l’entrata in vigore l’1.01.2027; con dichiarazioni di PE e Consiglio; la pubblicazione verso il 26.12.2026 dà il 15.01.2027 circa; dopo una proroga la pubblicazione verso il 26.02.2027 dà il 18.03.2027 circa; dall’1.01.2027 all’entrata in vigore si applica Y49.10.202611.202612.202601.202702.202703.202704.2027
GC010 e GC020 per le spedizioni nell’Unione
31.12
Termine per le obiezioni di PE e Consiglio – 2 mesi
26.1026.12
Possibile proroga di 2 mesi
26.1226.02
Dichiarazioni di PE e Consiglio: pubblicazione entro il 12.12 → in vigore entro l’1.01
12.1201.01
Pubblicazione verso il 26.12 → in vigore verso il 15.01
26.1215.01
Proroga: pubblicazione verso il 26.02 → in vigore verso il 18.03
26.0218.03
Y49: notifica e autorizzazione fino all’entrata in vigore; senza termine in caso di obiezione
01.01oggi
Le date 26.12.2026, 26.02.2027 e 15.01.2027 sono indicative: calcolate dall’adozione, poiché il registro non indica la data di notifica a PE e Consiglio. La pubblicazione prima della scadenza è possibile se entrambe le istituzioni comunicano che non solleveranno obiezioni (art. 80, par. 6). Un’obiezione del PE o del Consiglio comporta che l’atto non entra in vigore e Y49 resta. La linea «oggi» si sposta automaticamente.

Situazione al 30.10.2026

Registro degli atti delegati: stato «adottato», fase di controllo, periodo di controllo 2 mesi. Nessuna indicazione di proroga, obiezione o dichiarazione anticipata di PE e Consiglio. L’atto non è pubblicato e non è ancora in vigore.

Invariato

Obblighi dell’art. 18 oltre 20 kg: modulo dell’allegato VII, contratto con il destinatario, DIWASS. L’elenco verde non comprende i rifiuti classificati come pericolosi né quelli contaminati in misura tale da aumentare il rischio o impedire un recupero ecologicamente corretto (art. 4, par. 2, lett. d–e, allegato III B, punto 1).

Esportazione e importazione

Le nuove voci riguardano le spedizioni all’interno dell’Unione; EU49 sostituisce Y49 solo all’interno dell’Unione (allegato IV, parte I, lett. g). Y49 e A1181: l’esportazione verso paesi cui non si applica la decisione OCSE è vietata (art. 39, par. 1, lett. a e c); l’esportazione verso paesi cui si applica e l’importazione richiedono notifica e autorizzazione. Rifiuti dell’allegato III B: l’esportazione verso paesi cui si applica la decisione OCSE richiede notifica e autorizzazione (art. 44, par. 2, lett. d); verso altri paesi è vietata dal 21.05.2027, salvo i paesi in elenco (artt. 40–41). La Commissione precisa che l’agevolazione non dovrebbe aumentare le esportazioni dall’UE.

Atto parallelo

C(2026) 7389 della stessa data, basato sull’art. 29, par. 6, fissa per i rifiuti di vetro B2020 una soglia di contaminazione: altri rifiuti fino al 10% del peso della spedizione in totale. Per BEU07 e BEU11 C(2026) 7390 non indica tale soglia.

Modifica correlataDIWASS: dal 1º gennaio 2027 i documenti sulle spedizioni di rifiuti solo nel sistema elettronicoDal 1° gennaio 2027 i documenti dell’art. 18 sono redatti e scambiati esclusivamente in DIWASS.

Dati essenziali

Atto
C(2026) 7390 final del 26.10.2026, con allegato
Base giuridica
art. 79, par. 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1157
Entrata in vigore
ventesimo giorno dalla pubblicazione nella GU (art. 2)
Ambito
Stati membri; testo rilevante ai fini del SEE

↑↓ seleziona · Invio tutti i risultati · Esc chiudi