# Legge sulle acque – autorizzazioni idriche per gli scarichi industriali

Legge del 20 luglio 2017 – Legge sulle acque (Prawo wodne)

- Stato: Modifiche in corso
- Ordinamento: Polonia
- Area giuridica: Emissioni industriali e autorizzazioni
- Dz.U. 2026 poz. 1335 (testo consolidato) e successive modifiche
- Profilo di attività: Estrazione, Metallurgia, Trasformazione, Riciclo

## In sintesi

Lo scarico di acque reflue industriali nelle acque o nel suolo e l’immissione di acque reflue contenenti sostanze particolarmente nocive nella rete fognaria altrui richiedono un’autorizzazione idrica e il pagamento di tributi per i servizi idrici.

## Obblighi principali

- autorizzazione idrica per i servizi idrici, compreso lo scarico di acque reflue nelle acque o nel suolo (art. 35, comma 3, punto 5, art. 389, punto 1)
- autorizzazione all’immissione nella rete fognaria altrui di acque reflue contenenti sostanze particolarmente nocive (art. 34, punto 3, art. 389, punto 2)
- misurazione della quantità di acqua prelevata e della quantità e qualità delle acque reflue, registrazione delle misurazioni (art. 101, comma 1)
- tributi per i servizi idrici per il prelievo di acque e lo scarico di acque reflue (art. 268, comma 1, punti 1–2)

## Autorità competente

Wody Polskie (Azienda statale delle acque) – direttore della Direzione regionale per la gestione delle acque (RZGW), per le installazioni di cui all’art. 378, comma 2a, POŚ (art. 397, comma 3); nelle installazioni IED le condizioni idriche sono stabilite nell’autorizzazione integrata

## Sanzioni

Uso delle acque in violazione delle condizioni dell’autorizzazione idrica o integrata – arresto, limitazione della libertà o ammenda da 1000 a 7500 PLN (art. 476, comma 1); mancate misurazioni – art. 477, punto 4.

## Entrata in vigore

01.01.2018

## Applicazione

testo consolidato del 17.09.2026; modifiche Dz.U. 2026 poz. 1358 (in vigore dal 3.11.2026) e poz. 1156 (in vigore dal 1.01.2027)

## Scadenze

- 03.11.2026: entrata in vigore della modifica Dz.U. 2026 poz. 1358
- 31.12.2026: rinvio al 1.01.2030 dell’obbligo dei dispositivi di misura di cui all’art. 36 (art. 552, comma 1, nella formulazione in vigore dal 31.12.2026)
- 01.01.2027: entrata in vigore della modifica Dz.U. 2026 poz. 1156
- 01.01.2030: applicazione dell’obbligo dei dispositivi di misura della quantità di acqua e di acque reflue (art. 552, comma 1)

## Modifiche in corso

Stampato n. 3001 – modifica dell’art. 340 (osservazioni al verbale di controllo della gestione delle acque), approvato dal Sejm l'8.10.2026.

## Atti collegati

- [Legge sulla tutela dell’ambiente – autorizzazioni integrate, tributi, sanzioni](https://igmnir.org/dane/prawo/it/pl-pos/)
- [Direttiva sulle emissioni industriali (IED 2.0)](https://igmnir.org/dane/prawo/it/eu-ied/)

## Fonti ufficiali

- [Testo dell’atto](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566)
- [Testo consolidato](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20260001335)
- [API del Sejm – testo consolidato Dz.U. 2026 poz. 1335](https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2026/1335/text.pdf)
- [API del Sejm – informazioni sulla legge e atti modificativi](https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2017/1566)

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Registro aggiornato al: 22.10.2026. Fa fede il testo ufficiale dell’atto. IGMNiR. Sul sito: https://igmnir.org/it/diritto/#akt-pl-prawo-wodne
