# REACH – registrazione, schede di dati di sicurezza, restrizioni, autorizzazioni

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

- Stato: Modifiche in corso
- Ordinamento: Unione europea
- Area giuridica: Sostanze chimiche e salute dei lavoratori
- GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, e successive modifiche
- Profilo di attività: Estrazione, Metallurgia, Trasformazione, Riciclo, Commercio di rottami, Produttori

## In sintesi

La fonderia o il trasformatore che fabbrica o importa metalli, leghe e composti in quantità ≥1 t/anno li registra presso l’ECHA; il fornitore trasmette le schede di dati di sicurezza e le restrizioni dell’allegato XVII riguardano tra l’altro piombo, cadmio, nichel e arsenico.

## Obblighi principali

- registrazione della sostanza fabbricata o importata in quantità ≥1 t/anno; senza registrazione divieto di immissione sul mercato (art. 5, art. 6, par. 1)
- esenzione dalla registrazione della sostanza recuperata, se è identica a quella registrata e il recuperatore dispone delle informazioni della scheda di dati di sicurezza (art. 2, par. 7, lettera d))
- minerali, minerali grezzi e concentrati di minerali non modificati chimicamente esentati dalla registrazione (art. 2, par. 7, lettera b), in combinato disposto con l’allegato V, punto 7)
- fornitura al destinatario della scheda di dati di sicurezza per la sostanza o miscela pericolosa, PBT/vPvB o SVHC (art. 31, par. 1, allegato II)
- informazione sulle SVHC >0,1% in peso nell’articolo al destinatario e, su richiesta del consumatore, entro 45 giorni (art. 33, par. 1–2)
- rispetto delle restrizioni dell’allegato XVII, tra cui voce 63 – piombo nel PVC <0,1% in peso dal 29.11.2024, con deroghe (art. 67, par. 1)

## Autorità competente

Presidente dell’Ufficio per le sostanze chimiche; vigilanza: Ispettorato sanitario statale (PIS), Ispettorato per la tutela dell’ambiente, Ispettorato nazionale del lavoro (PIP), Ispettorato del commercio (IH) (art. 29 della legge sulle sostanze chimiche)

## Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dallo Stato membro (art. 126 REACH); in PL tra l’altro ammenda fino a 200 000 PLN per mancata registrazione (art. 49, comma 1), fino a 2 anni di reclusione per violazione dell’allegato XVII (art. 36, comma 2) – legge sulle sostanze chimiche

## Entrata in vigore

01.06.2007

## Applicazione

dal 1.06.2007; titoli II, III, V–VII dal 1.06.2008 (art. 141); restrizioni dell’allegato XVII – secondo le date delle singole voci

## Scadenze

- 29.11.2024: allegato XVII, voce 63, par. 15 – piombo negli articoli in PVC <0,1% in peso (reg. (UE) 2023/923)
- 28.05.2026: PVC rigido recuperato dalle applicazioni di cui al par. 18, lettere a)–d) – esclusivamente per nuovi articoli di tali categorie
- 28.05.2028: riesame da parte della Commissione della deroga per il PVC recuperato (allegato XVII, voce 63, par. 18)
- 28.05.2033: fine delle deroghe: PVC rigido recuperato <1,5% Pb e separatori PVC-silice negli accumulatori al piombo-acido

## Modifiche in corso

Revisione del REACH: la Commissione non ha presentato una proposta; secondo il Legislative Train del PE (situazione al 20.09.2026) il fascicolo è «bloccato» dopo la dichiarazione della Commissione in commissione ENVI del 27.04.2026 sulla rinuncia a riaprire il REACH. Restrizione del piombo nei pallini da caccia (i proiettili non sono inclusi) e nelle attrezzature da pesca – progetti di regolamenti della Commissione dopo il parere del comitato REACH; la pubblicazione nella GU non è stata confermata.

## Atti collegati

- [CLP – classificazione, etichettatura e imballaggio (piombo Repr. 1A)](https://igmnir.org/dane/prawo/it/eu-clp/)
- [Legge sulle sostanze chimiche e le loro miscele](https://igmnir.org/dane/prawo/it/pl-ustawa-chemikalia/)
- [Regolamento POP – inquinanti organici persistenti](https://igmnir.org/dane/prawo/it/eu-pops/)

## Fonti ufficiali

- [Testo dell’atto](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)
- [Testo consolidato](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)
- [EUR-Lex – regolamento (UE) 2023/923 della Commissione (piombo nel PVC, allegato XVII, voce 63)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/923/oj)
- [Parlamento europeo – Legislative Train: Revision of the REACH Regulation](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-revision-of-the-reach-regulation)
- [Commissione europea – sintesi della riunione del comitato REACH del 25–26.02.2026 (piombo nelle munizioni e nelle attrezzature da pesca)](https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/523848/114492/1/attachment)

---

Registro aggiornato al: 22.10.2026. Fa fede il testo ufficiale dell’atto. IGMNiR. Sul sito: https://igmnir.org/it/diritto/#akt-eu-reach
