# Regolamento sugli imballaggi (PPWR)

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

- Stato: Modifiche in corso
- Ordinamento: Unione europea
- Area giuridica: Prodotti e responsabilità del produttore
- GU L 2025/40 del 22.01.2025
- Profilo di attività: Trasformazione, Riciclo, Produttori

## In sintesi

Requisiti direttamente applicabili per gli imballaggi (compresi quelli in alluminio e acciaio): riciclabilità, etichettatura, EPR, sistemi di deposito cauzionale per lattine e bottiglie, obiettivi di riciclaggio dell’alluminio.

## Obblighi principali

- Tutti gli imballaggi riciclabili; dal 1.01.2030 solo classi A–C, dal 1.01.2038 – A o B (art. 6, par. 1–3)
- Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali dal 12.08.2028 o 24 mesi dopo l’atto di esecuzione (art. 12, par. 1)
- Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi messi a disposizione per la prima volta in uno Stato membro (art. 45, par. 1)
- Sistemi di deposito cauzionale: raccolta differenziata di almeno il 90% dei contenitori metallici e delle bottiglie di plastica fino a 3 l entro il 1.01.2029 (art. 50, par. 1)
- Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio: 50% entro il 31.12.2025 e 60% entro il 31.12.2030 (art. 52, par. 1, lettere b) e d))

## Autorità competente

In PL: ministro competente per il clima, Maresciallo del Voivodato (registro BDO, tributo sui prodotti), ispettore del voivodato per la tutela dell’ambiente; autorità nazionali per il PPWR – progetto di legge sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (UC100)

## Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni entro il 12.02.2027; per le violazioni degli artt. 24–29 – sanzioni amministrative pecuniarie (art. 68, par. 1 e 2).

## Entrata in vigore

11.02.2025

## Applicazione

dal 2026-08-12 (art. 71); art. 67, par. 5, dal 2029-02-12; requisiti di progettazione per fasi 2028–2038

## Scadenze

- 12.08.2026: inizio dell’applicazione del regolamento
- 12.02.2027: termine per le disposizioni nazionali sulle sanzioni (art. 68, par. 1)
- 12.08.2028: etichettatura armonizzata degli imballaggi (art. 12, par. 1)
- 01.01.2029: sistemi di deposito cauzionale – 90% di raccolta di lattine e bottiglie fino a 3 l (art. 50, par. 1)
- 01.01.2030: imballaggi esclusivamente nelle classi di riciclabilità A–C (art. 6, par. 3)
- 31.12.2030: obiettivo di riciclaggio degli imballaggi in alluminio 60% (art. 52, par. 1, lettera d))

## Modifiche in corso

COM(2025) 982, procedura 2025/0395(COD) (Omnibus VIII) – sospensione dell’art. 45, par. 3 (rappresentante autorizzato per l’EPR); il PE ha adottato emendamenti il 20.10.2026 (T10-0345/2026), negoziati interistituzionali.

## Atti collegati

- [Legge sulla gestione degli imballaggi (sistema di deposito cauzionale)](https://igmnir.org/dane/prawo/it/pl-opakowania/)

## Fonti ufficiali

- [Testo dell’atto](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/pol)
- [Parlamento europeo – OEIL, procedura 2025/0395(COD)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0395(COD))

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Registro aggiornato al: 22.10.2026. Fa fede il testo ufficiale dell’atto. IGMNiR. Sul sito: https://igmnir.org/it/diritto/#akt-eu-ppwr
