# Modifica del CLP 2024/2865 – etichette, nuove regole di classificazione

Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

- Stato: Modifiche in corso
- Ordinamento: Unione europea
- Area giuridica: Sostanze chimiche e salute dei lavoratori
- GU L 2024/2865 del 20.11.2024; modifica GU L 2025/2439 del 3.12.2025
- Profilo di attività: Metallurgia, Trasformazione, Riciclo, Produttori

## In sintesi

Modifica le regole di classificazione (tra l’altro sostanze multicostituente), i requisiti di formato delle etichette, l’etichettatura digitale, la pubblicità e la vendita a distanza; le date di applicazione sono state rinviate dal regolamento (UE) 2025/2439.

## Obblighi principali

- dal 1.07.2026: classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente secondo le nuove regole (art. 5, par. 3, CLP, art. 1, punto 4, del reg. 2024/2865)
- dal 1.07.2026: etichetta saldamente apposta, leggibile, conforme ai requisiti di formato (art. 31, par. 1, CLP, art. 1, punto 15, lettere a)–b))
- possibilità di etichettatura digitale accanto a quella fisica (art. 34 bis CLP, art. 1, punto 17)
- dal 1.01.2027: nuovi requisiti di informazione per gli organismi incaricati della risposta di emergenza (art. 45 CLP, art. 1, punto 24, lettere b) e d))
- dal 1.01.2028: termini di aggiornamento delle etichette, pubblicità e offerte di vendita a distanza (artt. 30, 48, 48 bis CLP)

## Autorità competente

Presidente dell’Ufficio per le sostanze chimiche; vigilanza: Ispettorato sanitario statale (PIS), Ispettorato del commercio (IH)

## Sanzioni

Come per il CLP – artt. 41–48 della legge sulle sostanze chimiche (ammenda)

## Entrata in vigore

10.12.2024

## Applicazione

per fasi: 1.07.2026, 1.01.2027, 1.01.2028 (art. 2, par. 2–3 bis, nella formulazione del reg. (UE) 2025/2439)

## Scadenze

- 10.12.2024: entrata in vigore del reg. (UE) 2024/2865
- 01.07.2026: applicazione tra l’altro dell’art. 1, punto 3, lettera b), punti 4–7, 12, lettera a), 13, 15, lettere a)–b), 17, 18, 22, 23
- 01.01.2027: applicazione dell’art. 1, punti 1, 9, 24, lettere b) e d), e dell’allegato IV
- 01.01.2028: applicazione dell’art. 1, punti 14, 15, lettera c), 26, 27 (aggiornamento delle etichette, pubblicità, vendita a distanza)

## Modifiche in corso

Omnibus VI – COM(2025) 531 (ulteriori semplificazioni del CLP, tra l’altro del formato delle etichette); atto non adottato al 22.10.2026.

## Atti collegati

- [CLP – classificazione, etichettatura e imballaggio (piombo Repr. 1A)](https://igmnir.org/dane/prawo/it/eu-clp/)
- [Legge sulle sostanze chimiche e le loro miscele](https://igmnir.org/dane/prawo/it/pl-ustawa-chemikalia/)

## Fonti ufficiali

- [Testo dell’atto](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj)
- [Testo consolidato](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20260701)
- [EUR-Lex – regolamento (UE) 2025/2439 (modifica delle date di applicazione)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2439/oj)

---

Registro aggiornato al: 22.10.2026. Fa fede il testo ufficiale dell’atto. IGMNiR. Sul sito: https://igmnir.org/it/diritto/#akt-eu-clp-2024-2865
