# Conclusioni sulle BAT – industrie dei metalli non ferrosi (NFM)

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi

- Stato: In vigore
- Ordinamento: Unione europea
- Area giuridica: Emissioni industriali e autorizzazioni
- GU L 174 del 30.06.2016, pag. 32
- Profilo di attività: Metallurgia, Riciclo, Trasformazione

## In sintesi

Livelli di emissione vincolanti (BAT-AEL) e tecniche per la produzione di Cu, Al (compresi allumina e anodi), Pb/Sn, Zn/Cd, metalli preziosi, ferroleghe, Ni/Co nonché carbonio e grafite, da materie prime primarie e secondarie.

## Obblighi principali

- attuazione e rispetto di un sistema di gestione ambientale con le caratteristiche indicate (BAT 1)
- elaborazione e attuazione di un piano d’azione relativo alle emissioni diffuse di polveri (BAT 6)
- monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera almeno con la frequenza specificata secondo le norme EN (BAT 10)
- monitoraggio delle emissioni nell’acqua almeno una volta al mese, campionamento secondo ISO 5667 (BAT 16)
- produzione di rame – separazione dei componenti non metallici e degli altri metalli dai rottami (BAT 20); requisiti settoriali per Al, Pb/Sn, Zn, Ni/Co (capitoli 1.3–1.8)

## Autorità competente

autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata (Maresciallo del Voivodato); controllo – WIOŚ

## Sanzioni

Nessuna sanzione nella decisione; i BAT-AEL sono trasposti nell’autorizzazione integrata (art. 202, comma 2, art. 204, comma 1, POŚ) – la violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie (art. 298 POŚ) e la responsabilità di cui all’art. 351 POŚ.

## Entrata in vigore

14.06.2016

## Applicazione

dalla notifica del 14.06.2016; adeguamento delle autorizzazioni e delle installazioni entro 4 anni dalla pubblicazione (entro il 30.06.2020) – art. 21, par. 3, IED

## Scadenze

- 30.06.2016: pubblicazione delle conclusioni sulle BAT NFM nella GU
- 30.06.2020: scadenza del termine di 4 anni per l’adeguamento delle autorizzazioni e delle installazioni (art. 21, par. 3, IED)

## Modifiche in corso

Riesame del documento di riferimento BREF NFM – lo stato non è stato confermato da fonti della Commissione/JRC (pagine EU-BRITE/EIPPCB non disponibili durante la ricerca).

## Atti collegati

- [Direttiva sulle emissioni industriali (IED 2.0)](https://igmnir.org/dane/prawo/it/eu-ied/)
- [Legge sulla tutela dell’ambiente – autorizzazioni integrate, tributi, sanzioni](https://igmnir.org/dane/prawo/it/pl-pos/)

## Fonti ufficiali

- [Testo dell’atto](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1032/oj)
- [EUR-Lex – decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 (stato: in vigore, rettifiche)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016D1032)
- [JRC EU-BRITE – pagina del documento di riferimento NFM](https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/reference/non-ferrous-metals-industries-0)

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Registro aggiornato al: 22.10.2026. Fa fede il testo ufficiale dell’atto. IGMNiR. Sul sito: https://igmnir.org/it/diritto/#akt-eu-bat-nfm
